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Accertamenti ed attestazioni in materia di cittadinanza.

ART. 9 Legge 91/1992

Possono richiedere la cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:

  • Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da 10 anni;
  • Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni;
  • Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti) residenti da 5 anni;
  • Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore);
  • Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 5 anni.

La cittadinanza viene, in questi casi, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno. L'istruttoria della pratica è di competenza del Ministero dell'Interno, cui verrà fatta pervenire dalla Prefettura competente per territorio.

La domanda potrà essere presentata direttamente alla Prefettura di Brescia, oppure tramite i Caaf del Sindacato abilitati sempre tramite procedura on-line.

E' possibile consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica andando sul link http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema009.html

Documentazione da presentare:

  • istanza in bollo (vedi modulo);
  • estratto di nascita del Paese di origine legalizzato e munito di traduzione legalizzata, in bollo;
  • certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata, in bollo;
  • fotocopia di un documento in corso di validità;
  • fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari;
  • fotocopia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dell'intero nucleo familiare;
  • certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;
  • certificato dei carichi pendenti, in bollo;
  • certificato di stato di famiglia, in bollo;
  • versamento di 200 €, sul conto corrente postale n.809020 intestato a : MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA, indicando la seguente causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94.

N.B. : Della domanda e di tutti i documenti deve essere allegata anche una fotocopia.

La domanda potrà essere presentata direttamente alla Prefettura di Brescia, oppure tramite i Caaf del sindacato abilitati sempre con procedura on-line.

ART. 5 Legge 91/1992

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Prefetto:

  • al coniuge straniero di cittadino italiano può richiedere la concessione della cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni oppure se risiede all’estero dopo 3 anni dalla data di matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dal matrimonio o adottati;
  • allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • al cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che risiede da almeno 4 anni nel territorio italiano;
  • all’apolide o rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
  • allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
  • allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

E' possibile consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica andando sul link http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema009.html

La cittadinanza può essere concessa con decreto del Prefetto al coniuge straniero di cittadino italiano qualora risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni oppure, qualora risieda all’estero, dopo 3 anni dalla data di Matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dal Matrimonio o adottati.
Il vincolo del Matrimonio deve rimanere fino al momento dell’adozione del provvedimento di concessione.

Documentazione da presentare:

  • istanza in bollo (vedi modulo);
  • estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Paese di origine legalizzato e munito di traduzione legalizzata, in bollo;
  • certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata, in bollo;
  • certificato di Matrimonio;
  • certificato di stato di famiglia, in bollo;
  • fotocopia di un documento in corso di validità;
  • fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari;
  • certificato generale del casellario giudiziale;
  • certificato dei carichi pendenti;
  • versamento di 200 €, sul conto corrente postale n.809020 intestato a : MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA, indicando la seguente causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94.

N.B. : Della domanda e di tutti i documenti deve essere allegata anche una fotocopia.

La domanda potrà essere presentata direttamente alla Prefettura di Brescia, oppure tramite i Caaf del Sindacato abilitati sempre con procedura on-line.

La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare in Comune nei seguenti casi:

  • riconoscimento a straniero residente, discendente da avo italiano;
  • riconoscimento di straniero maggiorenne riconosciuto da genitore italiano;
  • acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia.

Cittadinanza a cittadino straniero di ceppo Italiano

I discendenti di emigranti italiani all’estero, se residenti nei Comuni aderenti, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis".

Documentazione da presentare

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza occorre presentare all’Ufficio Stato Civile del Comune:

  • atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana;
  • copie integrali degli atti di matrimonio e morte dell’avo italiano, qualora trattasi di atti formati all’estero dovranno essere muniti di traduzione e di opportune legalizzazioni;
  • copie integrali degli atti nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti in linea retta dell’avo italiano;
  • copia integrale dell'atto di nascita ed eventuali copia integrale dell'atto di matrimonio del richiedente il riconoscimento cittadinanza italiana,
  • certificato negativo di naturalizzazione del Paese straniero rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione.

N.B. : Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.

Si sottolinea che:

- gli atti di stato civile formati all’estero dovranno essere prodotti in forma integrale (non verranno accettati certificati e/o estratti) e dovranno essere muniti di idonea traduzione e legalizzazioni;

- la data di emissione di tutti gli atti presentati a corredo dell’istanza di riconoscimento non dovrà eccedere l’anno;

- anche per gli eventuali atti integrali di stato civile reperiti presso altri fascicoli la data di emissione non dovrà eccedere l’anno.

La comunicazione dell'avvenuto acqusito della cittadinanza all'Ufficio Anagrafe competente per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente, ed all'Ufficio Elettorale (se il cittadino è maggiorenne) avverrà a cura dell'Ufficio dello Stato Civile.

Il cittadino straniero maggiorenne, riconosciuto da genitore italiano

può, entro un anno dalla data del riconoscimento dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L’acquisto è efficace dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

Documentazione da Presentare

Per ottenere la cittadinanza italiana per riconoscimento di filiazione di maggiorenne è necessario presentare, all’Ufficio Stato Civile del Comune:

- atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di Legge se trattasi di atto formato all’estero;
- atto di riconoscimento legalizzato e tradotto a norma di Legge se trattasi di atto formato all’estero;
- ricevuta versamento del contributo di € 200 sul c.c. 809020 intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza

Il figlio di genitori, entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita sino al compimento della maggiore età

può diventare italiano rendendo apposita dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza tra i 18 e i 19 anni.
La residenza è considerata legale quando lo straniero è in possesso di regolare titolo di soggiorno ed è iscritto all’anagrafe.

Documentazione da presentare

- copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal Comune ove l'atto è iscritto;
- certificato storico di residenza in bollo rilasciato da tutti i Comuni in cui l’interessato ha risieduto:
- qualsiasi documentazione ufficiale (certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.) utile a dimostrare la permanenza in Italia nel caso di brevi interruzioni nelle iscrizioni anagrafiche;
- ricevuta versamento del contributo di € 200 sul c.c. 809020 intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza

Informazioni

Termini di conclusione:

10 giorni dalla data di presentazione della domanda

Normativa di riferimento:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Modalità di avvio:

Istanza di parte