Informazioni
5 giorni dalla data di presentazione della domanda
L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30 maggio 1989, n. 223
Rivolgersi al Comune aderente di competenza
Richiesta
I Certificati storici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza e godimento dei diritti politici) sono certificati che si riferiscono a eventi o situazioni non più attuali o a persone decedute e possono riguardare solamente persone che sono o sono state residenti nel Comune ove sono richiesti.
Certificato di stato famiglia storico/originario
Il certificato di stato di famiglia storico/originario (i due termini hanno lo stesso significato) serve soltanto a dimostrare come era composta la famiglia anagrafica nel Comune ad una certa determinata data, che deve essere necessariamente indicata dal richiedente nel modulo di domanda.
La famiglia anagrafica comprende tutte le persone iscritte nel relativo foglio di famiglia, indipendentemente dalle eventuali relazioni di parentela; tutte queste persone risulteranno nello stato di famiglia storico/originario.
Nello stato di famiglia storico/originario non sono incluse le persone (per esempio i figli o i genitori o il coniuge) che non sono iscritte nell’anagrafe di quella famiglia nella data indicata dal richiedente.
Perciò, lo stato di famiglia storico/originario non è idoneo a dimostrare in maniera incontestabile la linea di successione legittima in caso di eredità.
Per attestare ai fini della successione gli eredi legittimi gli interessati devono utilizzare, così come precisato dal Ministero dell’Interno, la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà o l’Atto notorio (vedi scheda relativa).
Certificati di eredità (Ministero dell’Interno, 2 dicembre 2003):
“Il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcuni tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico n. 445 del 2000.” Nel Comune di Capo di Ponte i certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia sono informatizzati dal 2000; per quelli precedenti non esiste un sistema informatizzato di ricerca, e la compilazione viene fatta manualmente.
Se questi certificati devono essere presentati ad una Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi (ad esempio per luce, acqua, gas, telefono), l’interessato presenta l’autocertificazione (modulo scaricabile). I privati (le banche o il bancoposta, per esempio) non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono legittimamente accettarla.
Requisiti
Costo
Certificato storico di residenza in bollo: € 16,00 + diritti di segreteria
Certificato storico di stato di famiglia in bollo: € 16,00 + diritti di segreteria
Certificato storico di residenza in esenzione: solo diritti di segreteria
Certificato storico di stato di famiglia in esenzione: solo diritti di segreteria
NOTA BENE: per la successione ereditaria a banche, bancoposta, notaio NON è prevista alcuna esenzione; per l’Ufficio del registro (denuncia di successione) è necessaria e sufficiente l’autocertificazione.