Informazioni
2 giorni dalla data di presentazione della domanda
L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 - D.L. n. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012
Silenzio assenso
Richiesta
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).