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30 giorni dalla data di presentazione della domanda
Il beneficio è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. L’articolo 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Il procedimento viene effettuato telematicamente tramite il portale IMPS al link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53458
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